Statuto Associazione

PAGINA 5 di 7
TORNA ALL’INDICE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci ed è composto da: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Amministratore e consiglieri, nel numero espresso dall’Assemblea secondo le esigenze dell’Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la oro attività istituzionalmente gratuitamente, salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese. I componenti del consiglio direttivo decadono dalla loro carica dopo tre assenza ingiustificate alle riunioni del consiglio stesso.

Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo: ha la facoltà di compiere tuti gli atti opportuni per il buon andamento dell’Associazione, esclusi quelli che lo statuto attribuisce all’Assemblea.

Il consiglio direttivo, prima di ogni assemblea, dovrà verificare ed approvare l’elenco dei soci aventi diritto di voto. In assemblea potranno votare, sia per l’approvazione dei documenti assembleari, sia per il rinnovo del consiglio direttivo, solo i socio inseriti nell’elenco approvato.

In assenza del Presidente, il Vicepresidente assumerà le sue funzione con la stessa autità.

Nell’eventualità che nel consiglio direttivo venga a mancare il legale rappresentate (presidente o vicepresidente), tale funzione sarà assunta, con la stessa autorità, dal consigliere anziano (iscritto da più tempo all’associazione), fino all’indizione dell’assemblea straordinaria da convocare, possibilmente, entro 30 giorni,

Le dimissioni di metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, ne determinano la decadenza ed è obbligo del Presidente o di chi ne fa le veci, entro 30 giorni, di convocare l’assemblea straordinaria.

Art. 15

La durata dell’Associazione è illimitata.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati ed approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti all’Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Gli eventuali beni mobili e immobili, al momento dello scioglimento dell’Associazione, vengono devoluti, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, ad Enti o Associazioni che hanno finalità sociali ed umanitarie simili o comunque di pubblica utilità. In nessun caso possono essere distribuiti beni utili e riserve agli aderenti.

Art. 16

E’ consentito approvare modifiche allo Statuto dell’Associazione; le proposte di modifica potranno essere presentate all’assemblea straordinaria: dai soci presenti, dal Consiglio Direttivo o dal almeno 1/5 dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Il presente statuto verrà conservato presso gli archivi sociali  utilizzato secondo le norme vigenti.

Art. 17

Per quanto non contemplato nello statuto, vigono le norme stabilite dalle Federazioni che compongono il C.I.P. e dal Codice Civile.

Art. 18

Disposizione transitorie e finali.

Le variazioni al presente statuto entrano in vigore all’approvazione delle stesse da parte dell’Assemblea straordinaria

image_pdf[ versione PDF ]