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COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
Il giorno 7 febbraio 1985, si è costituito il Gruppo Sportivo non vedenti Bergamaschi, come da atto allegato, affiliatosi alla FICS in data 13 giugno 1987 con la denominazione “Gruppo sportivo e ricreativo non vedenti bergamaschi”, la cui regione sociale è stato successivamente modificata nell’assemblea straordinaria del 9 aprire 2006 in Associazione sportiva dilettantistica disabili visivi Bergamo Omero”; ulteriormente modificata il 5 aprile 2014 in A.S.D. OMERO BERGAMO e con successive modificazione del 26 marzo 2017, del 24 marzo 2019 in A.S.D. OMERO BERGAMO senza personalità giuridica (anr), e del 5 luglio 2020, che ai fini del presente statuto viene chiamata “Associazione”.
Art. 2
L’associazione, che ha sede a Bergamo, è una libera associazione di volontariato, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Ha lo scopo di avviare alla pratica sportiva i soggetti con disabilità visiva e fisica, coinvolgere attivamente atleti normodotati nel ruolo di atleti-guida e atleti-accompagnatori a supporto delle attività svolte, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla rilevanza sociale dello sport per i disabili, contribuire a diffondere una visione culturale dell’attività sportiva non solo come pratica riabilitativa, ma come strumento di integrazione sociale e di crescita umana.
L’associazione intende promuovere i proprio fini di solidarietà sociale nelle seguenti forme:
- organizzazione di attività motorie sportive per disabili visivi e fisici;
- organizzazione di attività ricreative, di inclusione e di socializzazione;
- sviluppo di azioni utili a promuovere nel territorio l’istituzione di servizi stabili per la diffusione della pratica sportiva;
- organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento teorico-pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali, volontari, anche in collaborazione con le scuole, altri enti e associazioni;
- sviluppo di attività editoriali, mediante la pubblicazione di notiziari, nonché di convegni e seminari la gestione di un sito internet e delle nuove forme di comunicazione attraverso i social media;
- organizzazione di eventi culturali (concerti, presentazione di libri, spettacoli teatrali) coerenti con gli scopi dell’associazione;
- organizzazione di laboratori sensoriali e cene al buio.
Le attività praticate dagli atleti e da non atleti (atleti guida) sono elencate nell’Allegato “B” che costituisce parte integrante del presente statuto.
Per il conseguimento dei fini istituzionali sopra elencati, l’associazione potrà quindi acquistare i beni mobili e immobili che la stessa riterrà, di volta in volta, necessari.
L’associazione può aderire ad altre associazioni od Enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
Art. 3
L’associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organici dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), attraverso le Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e gli Enti di promozione sportiva (E.P.S.) ed il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) nelle sue Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.), nelle discipline sportive paralitiche (D.S.P.) e negli Enti di promozione sportiva paralitica (E.P.S.P.), cui l’associazione si affilia mediante delibera del consiglio direttivo e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi di Giustizia dei citati organici sportivi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli stati e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.